E’ l‘Agenzia delle Entrate a fare chiarezza su un punto relativo al superbonus al 110%. Un intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa, finalizzato a ridurre il rischio sismico, può avvalersi dell’agevolazione?
Superbonus 110%: sopralluogo gratuito del Gruppo Valagussa in tutto il Nord Italia
Si può goderne solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. In base al Decreto Rilancio istitutivo del superbonus 110%, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), come modificato dal Decreto Semplificazioni.
Infatti, in base al Decreto Semplificazioni, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia
“interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
Sismabonus 110%: le immagini di un sopralluogo a cura del Gruppo Valagussa
Per quanto riguarda l’aumento volumetrico, la relazione illustrativa del DL Semplificazioni precisa:
“L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Perciò se l’intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, sarà dunque possibile fruire delle agevolazioni.
PER APPROFONDIMENTI E’ POSSIBILE CONSULTARE LA SPECIFICA SEZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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