Ne avete senza dubbio sentito parlare: il bonus facciate. Si tratta di una detrazione fiscale del 90% prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e prorogata per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
In cosa consiste il Bonus Facciate
Questa detrazione è finalizzata al recupero del decoro architettonico delle facciate esterne degli edifici, compresi quelli strumentali. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Importante ribadire che la norma istitutiva del bonus facciate non ha previsto limiti di spesa massimi né limiti massimi di detrazione.
Chi può usufruirne?
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.
Sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La disposizione prevista dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha esteso le opzioni alternative alla detrazione fiscale anche per il bonus facciate per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Bonus facciate: le condizioni
La norma istitutiva ha previsto tre condizioni per accedere al bonus facciate:
- la prima riguarda l’ubicazione dell’immobile che deve trovarsi in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- altra condizione riguarda la visibilità della facciata, che deve essere visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- la terza riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire.
Quali interventi?
Sono ammessi gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna:
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Quindi tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus. Per avere informazioni dettagliate su questa interessante agevolazione CLICCA QUI.