La Circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate illustra le “Alternative alle detrazioni”.
Alternative alle detrazioni
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono,
negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 della circolare, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di
importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal
fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in
fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di
credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto, ad esempio, nel caso in
cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale
corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte
dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà
un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il
fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato
sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a
fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a
10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il
contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000
euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà
optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a
carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione
spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari
finanziari, con facoltà di successive cessioni. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul
medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è
necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione attraverso il modello
F24.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di
imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi35
.
L’opzione, inoltre, può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese
sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere
usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
La cessione può essere disposta in favore:
− dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli
interventi;
− di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro
autonomo o d’impresa, società ed enti);
− di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive
cessioni. Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Modalità di esercizio dell’opzione
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro)36 sono definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate dell’8 Agosto 2020.
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:
− recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del TUIR. Si tratta, in particolare, degli interventi di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché
dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati
sulle parti comuni degli edifici;
− efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del
2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di
riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle
strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus), nonché gli interventi
di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus;
− adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del medesimo
decreto legge n. 63 del 2013 (sismabonus), compresi quelli che danno
diritto al Superbonus. L’opzione può essere esercitata anche con
riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case
antisismiche” (comma 1-septies);
− recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi
quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus
facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (cfr. articolo 1, comma
219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
− installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma
1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al Superbonus;
− installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui
all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, compresi quelli
che danno diritto al Superbonus.
Superbonus 110% decreto Mise: i lavori compresi (trainanti) e quelli trainati (come gli infissi)