Ecco quali interventi possono fruire della detrazione al 110% e quali lavori ulteriori (trainati) possono essere effettuati congiuntamente a quelli principali.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le linee guida ufficiali per la fruizione di quello che è stato rinominato il “Superbonus 110%“. Il Gruppo Valagussa, con la sua solida esperienza nell’ambito dell’edilizia e grazie all’ampia gamma di servizi e mezzi di cui dispone è in grado di accompagnare il cliente in ogni fase del percorso di fruizione di questa importante agevolazione fornendo le soluzioni più adatte alle singole necessità con la qualità garantita che contraddistingue la nostra storia. Vi seguiamo passo per passo: dall’analisi di fattibilità sino alla realizzazione finale. Andiamo ora ad illustrarvi quali sono i lavori principali compresi nel Superbonus (TRAINANTI) e quali possono essere aggiunti se abbinati a questi ultimi (TRAINATI).
Gli interventi principali (TRAINANTI)
L’agevolazione fiscale del 110% consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio
sismico degli stessi.
Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (“trainanti”) di:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno; - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti
comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; - interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).
Gli interventi congiunti (TRAINATI)
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi, cosiddetti “trainati”, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti sopra elencati:
- di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Il vincolo della classe energetica
Un altro punto fondamentale risiede nel miglioramento della classe energetica dell’edificio. Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Caso pratico: posso cambiare gli infissi?
Veniamo dunque a un caso pratico: se cambio le finestre comprensive di infissi del mio appartamento, per esempo in condominio, posso beneficiare del Superbonus? La risposta è sì a patto che l’intervento sia effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal
condominio e si certifichi il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e le finestre comprensive di infissi possiedano le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007 .
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[…] spiegato in cosa consiste il Sismabonus: nell’ambito del Superbonus 110%, frutto dal decreto Rilancio, rientrano infatti anche gli interventi per ridurre il rischio sismico […]